Studio Narducci
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova detrazione Irpef denominata “bonus facciate”.
L’agevolazione introdotta consiste in una detrazione dall’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Il beneficio spetta esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Per quanto riguarda gli edifici interessati dalla detrazione, deve trattarsi di immobili situati nelle zone A o B individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in particolare sono definite:
- zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
La nuova detrazione del 90% spetta per le spese sostenute nel 2020 e deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese.
Per quanto riguarda i pagamenti, per poter usufruire dell’agevolazione, dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale, nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o Partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Con la circolare n. 2/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo bonus facciate. Ecco alcuni dei principali chiarimenti:
- Il bonus facciate spetta per le spese «effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Quindi, se le spese agevolate vengano rimborsate da altri soggetti attraverso ad esempio dei contributi per l’intervento, il bonus non spetterà qualora il contributo ottenuto sia esente da imposta. Spetterà il bonus, invece, nel caso in cui i contributi concorrano a formare il reddito in capo al contribuente, in quanto la spesa si considererà rimasta a carico dello stesso.
- Sono ammessi al «bonus facciate» solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi edili rimangono applicabili le altre agevolazioni già attive, come quella sugli interventi sul recupero del patrimonio edilizio e quella sul risparmio energetico.
Naturalmente, per le medesime spese sostenute, il contribuente potrà avvalersi solo di una detrazione fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti.
– Il bonus facciate, infine, non è cumulabile con la detrazione Irpef per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 15, comma 1, lettera g del Tuir).