Decreto Rilancio
Il bonus al 110%

News - Studio Telematico Narducci

Il Decreto Rilancio ha introdotto un’importante agevolazione nel settore edilizio il nuovo superbonus al 110%.

Il Decreto prevede che tutte le detrazioni previste (quindi anche fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici,) possano essere utilizzate in caso di interventi effettuati:

  • dai condomini (regolarmente costituiti con codice fiscale)
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede che il superbonus al 110% sia fruibile unicamente nel caso in cui l’edificio sia adibito ad abitazione principale. Non si potrà, quindi, utilizzare per le seconde case.

Gli interventi che potranno beneficiare del superbonus al 110% sono i seguenti

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
  • interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Per poter accedere al bonus sarà necessario rispettare determinati requisiti in particolare:

  • nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Da qui è possibile scaricare la guida completa del sole24ore bonus 110%