Si riepilogano di seguito le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2024 approvata in questi giorni.

 

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza

A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, è tassata ai fini delle imposte sui redditi.

Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota al 26%

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare

Pignoramento presso terzi

Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo.

L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta.

Contributi e credito d’imposta per la ricostruzione a seguito dell’alluvione dell’1.5.2023

Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023, di cui all’art. 20-sexies co. 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023.

Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:

– 20.000 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;

– 40.000 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l’intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato.

Proroga per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa

Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all’art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:

– giovani coppie;

– nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

– conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;

– giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali

Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.

La polizza deve coprire i danni relativi a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

 

Obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA in regime forfettario

A partite dal 1 gennaio 2024 tutti i contribuenti che svolgono la propria attività usufruendo del regime fiscale “forfettario”, saranno obbligati all’emissione delle proprie fatture in formato elettronico. Viene confermato l’esonero dalla fatturazione elettronica per le fatture emesse per prestazioni mediche e sanitarie emesse nei confronti di soggetti privati.

Si riepilogano di seguito le principali novità contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2023 approvata in questi giorni:

Crediti di imposta energia e gas

Sono stati Prorogati e rafforzati per il primo trimestre 2023 i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, i bonus sono riconosciuti nella misura del:

– 45% alle imprese energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore;

– 35% alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti di imposta ceduti devono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro la data del 31 dicembre 2023.

Bonus sociale elettrico e gas

Estensione della platea dei beneficiari dei bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas: viene infatti aumenta, per il 2023, da 12.000 euro a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l’accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

L’ammontare dei bonus per il primo trimestre 2023 sarà determinato con delibera dell’Arera, da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite complessivo, tra luce e gas, di 2,4 miliardi di euro.

Regime forfetario

E’ stato Aumentato, dal 2023, del limite di ricavi e compensi da 65.000 a 85.000 per l’accesso al regime forfettario. Uscita istantanea dal regime per chi supera i 100.000 euro.

Flat tax incrementale

Per il solo 2023, le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, diverse da quelle che applicano il regime forfetario, possono assoggettare a tassazione agevolata con un’aliquota del 15%, nel limite massimo di 40.000 euro, l’eccedenza di reddito determinato nel 2023 rispetto all’importo più elevato fra quelli dichiarati nel 2020, 2021 e 2022, ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

L’imposta sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale. L’eccedenza sottoposta a tassazione sostitutiva è comunque considerata per la determinazione di deduzioni, detrazioni e benefìci anche di natura non tributaria.

Bonus IVA per l’acquisto di case green

E’ prevista la Detrazione Irpef del 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.

Costi black list

E’ prevista la limitazione alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori.

Assegnazione beni ai soci

E’ possibile assegnare in maniera agevolata beni immobili o mobili (iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali) ai soci delle società di persone e società di capitali, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8%, che cresce al 10,5% per le società di comodo.

L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

L’aliquota è fissata nella misura del 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Prevista anche la facoltà per gli imprenditori individuali di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Si rinnova la possibilità di sottoporre a rivalutazione il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (sia non negoziate che negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16%.

Al fine di perfezionare l’operazione è necessario entro il 15 novembre 2023 effettuare il versamento (in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di uguale importo) dell’imposta sostitutiva dovuta, nonché far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato.

Affrancamento polizze assicurative

Prevista la facoltà di affrancare ai fini fiscali, previo pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 14% (da versare entro il 16 settembre 2023), le quote detenute in fondi Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e le polizze di assicurazione sulla vita (escluse quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024. I contratti in relazione ai quali si opta per l’affrancamento non sono riscattabili prima del 1° gennaio 2025).

Partite IVA “apri e chiudi”

L’Agenzia delle Entrate, in presenza del riscontro di particolari profili di rischio, può convocare il contribuente presso i propri uffici per chiedere ulteriore documentazione. In caso di esito negativo ai controlli o di mancata presentazione presso l’ufficio, l’Agenzia delle Entrate emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.

In tal caso la richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro.

Tregua fiscale

Sono state approvate una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco:

definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni periodi imposta 2019, 2020 e 2021. A tal fine, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%;

sanatoria irregolarità formali: le irregolarità formali, concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi (imposte dirette, Iva, Irap e tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con un pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, cui le infrazioni si riferiscono;

ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: possibile regolarizzare le dichiarazioni – purché validamente presentate – relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate;

definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;

definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia;

conciliazione agevolata delle controversie tributarie. In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire -entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;

rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;

regolarizzazione versamenti: possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale on il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua.

stralcio ruoli fino a 1.000 euro: annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, i ruoli affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per i carichi affidati da enti diversi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, alle quali l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati;

rottamazione ruoli: definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.

Soglia contanti

A decorre dal 1° gennaio 2023, il limite per l’uso dei contanti passa da 2.000 a 5.000 euro (per l’esattezza pari a 4.999,99 euro.

Incentivi all’occupazione

Esonero contributivo totale, fino a 8.000 euro, per:

– le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate nel 2023 di giovani di età inferiore a 36 anni;

– le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato (nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato) effettuate nel 2023 di donne svantaggiate (in base a fattori come l’età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono);

– le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate nel 2023 di percettori del reddito di cittadinanza.

Gli incentivi sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea.

Voucher lavoro occasionale

Nuova disciplina per i voucher lavoro. Dal 1° gennaio 2023:

– il limite di utilizzo dei buoni lavoro da parte dei datori di lavoro aumenta da 5.000 a 10.000 euro Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile;

– i voucher si applicano anche alle aziende agricole, alberghiere, alle strutture ricettive operanti nel settore turistico e alle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1);

– divieto del ricorso ai voucher da parte di utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

– i voucher lavoro sono utilizzabili nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Bonus investimenti beni materiali 4.0

Proroga di 3 mesi – dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 – del termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 per poter beneficiare delle maggiori aliquote agevolative previste per il 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

Istituito un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Bonus psicologo

Diventa permanente il bonus psicologo. L’importo massimo del contributo aumenta dai 600 euro previsti per il 2022 a 1.500 euro a persona con parametrazione alle diverse fasce ISEE. Le risorse stanziate ammontano a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Misure per lo sport

Proroga:

– dello sport bonus anche per l’anno d’imposta 2023 per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa;

– del bonus sponsorizzazioni sportive alle spese sostenute per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto non potrà essere comunque superiore a 10.000 euro.

Bonus cultura giovani

Sostituzione del bonus App18 con due carte cumulabili:

– la Carta della cultura Giovani, del valore di 500 euro, per i 18enni residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro;

– la Carta del merito (assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma), del valore di 500 euro, per gli studenti che si diplomano con il massimo dei voti alle scuole superiori.

Bonus edilizi e Superbonus

Proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione delle Cilas per conservare il superbonus al 110% anche nel 2023 per i condomìni con delibere approvate entro il 18 novembre.

Per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre per fruire del superbonus al 110%, la Cilas deve essere stata comunicata entro il 25 novembre 2022.

Per interventi di demolizione con ricostruzione il supebonus resta al 110% anche nel 2023 nel caso il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022.

Il superbonus 110% è riconosciuto anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, se immobili ove sono realizzati gli interventi previsti siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.

Bonus mobili

Modificato il limite di spesa detraibile nel 2023 per il bonus mobili: il plafond disponibile sarà pari a 8.000 euro e non 5.000 euro come previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Bonus barriere architettoniche

Proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo della tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Restano, escluse da ogni obbligo comunicazionale le collaborazioni coordinate e continuative, nonché le professioni intellettuali e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA, purché l’attività corrisponda a quella per la quale è aperta partita IVA.

Fuori dal campo di applicazione, poi, i rapporti di lavoro “intermediato da piattaforma digitale”, che comprendono anche le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente le quali sono ora soggette a comunicazione UniLav entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Quanto alle modalità di effettuazione della comunicazione. Il Ministero provvederà ad aggiornare gli applicativi affinché si possa procedere similmente a quanto avviene per il lavoro a chiamata.
Nelle more, la comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo email ordinaria, non certificata, da inoltrare a un indirizzo dedicato, riferito all’Ispettorato competente per territorio.

Dovrà essere indicata una serie di informazioni utili all’identificazione e al monitoraggio della prestazione autonoma occasionale. In particolare, oltre ai dati del committente e del prestatore, andranno riportati, direttamente nel corpo della email, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e soprattutto la data di inizio della prestazione ed il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Tali ultimi elementi sono fondamentali per determinare il rispetto della tempistica di inoltro della comunicazione, che dovrà essere antecedente l’inizio della prestazione.

Tra i dati non essenziali è prevista l’indicazione del compenso che, se già pattuito, dovrà essere indicato fin da subito. Infine, la comunicazione potrà essere anche oggetto di annullamento o di modifica, da inviare sempre a mezzo mail prima dell’inizio della prestazione.

Omettere la comunicazione (anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato) comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;
  • oltre 50.000,00 euro 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%;
  • oltre 75.000,00 euro 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
  • per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  • per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
  • per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

  • 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
  • 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Interventi antisismici (sismabonus) – Proroga

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
  • da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
  • da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
  • da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;

nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

Nuova detrazione per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

  • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;

fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Cartelle di pagamento – Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Misure per il sostegno al credito delle imprese

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

  • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum
  • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione.

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE.

Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

Credito d’imposta per sistemi di accumulo

Viene previsto un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Il Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2021, stabilisce i requisiti e le procedure per la concessione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo relativi ad interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

Gli incentivi sono riconosciuti a:

  • imprese alberghiere;

  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;

  • strutture ricettive all’aria aperta;

  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Per accedere ai contributi i soggetti devono:

  • gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;

  • essere in alternativa proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Inoltre devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;

  • avere una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale. Tutti gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale;

  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

  • essere in regime di contabilità ordinaria; avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;

b) interventi di riqualificazione antisismica,

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,

d) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del D.P.R. n. 380/2001 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b),

e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323,

f) interventi per la digitalizzazione previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,

g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi,

h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Le spese che rientrano nell’agevolazione sono le seguenti:

a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%,

b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento,

c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile de1 Programma d’investimento,

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica,

e) spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

Le spese devono essere pagate tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.

Il decreto prevede la concessione di incentivi, articolati sotto forma di contributo diretto alla spesa e di un Finanziamento agevolato.

Il contributo diretto viene erogato in base alla dimensione dell’impresa e può variare da un minimo del 5% ad un massimo del 30%.

Il tasso d’interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50 per cento annuo. La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 anni.

Tali incentivi non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Per ottenere gli incentivi è necessario presentare apposita domanda a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità che verranno determinate con successivo provvedimento.

Le imprese avranno accesso agli incentivi nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa richiedente ed al Programma di investimento;

b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento e dell’attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori;

c) dichiarazione antimafia del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale,

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale relativa alle dimensioni di impresa;

e) Delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione.

A partire dal 1 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ripreso la propria attività di notifica della cartelle di pagamento. Tale attività, tuttavia, sembra possa essere oggetto di una ulteriore sospensione fino al 31 dicembre.

In virtù della ripresa dell’attività di riscossione, chi aveva in essere dei piani di rateazione alla data del 8 marzo 2020 (data di sospensione dei pagamenti), dovrà provvedere entro il 30 settembre 2021 al pagamento di tutte le rate scadute, e riprendere il pagamento normale delle rate con scadenza successiva al 30 settembre.

Per non decadere dalla rateazione, non è necessario pagare tutte le rate, ma è necessario restare in arretrato per non più di 10 rate.

In sostanza, per chi ha 18 rate arretrate, sarà sufficiente pagarne 8, per non far decadere la rateazione.

Per quanto riguarda invece il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio, si ricorda che le nuove scadenze di pagamento sono le seguenti:

– entro il 31 luglio 2021, per le rate scadute il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
– entro il 31 agosto 2021, per quella scaduta il 31 maggio 2020;
– entro il 30 settembre 2021, per quella scaduta il 31 luglio 2020;
– entro il 31 ottobre 2021, per quella scaduta il 30 novembre 2020;
– entro il 30 novembre 2021, per quelle scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), si riportano di seguito le principali novità introdotte:

 

Nuovo contributo a fondo perduto

E’ stato deliberato un ulteriore contributo a fondo perduto il cui importo verrà erogato con i seguenti criteri:

In un primo tempo, verrà erogato automaticamente un contributo identico per importo a quello già percepito con il Decreto Sostegni. Il contributo verrà liquidato, quindi, solo a chi ha avuto i requisiti per accedere al Decreto Sostegni.

In una seconda fase sarà possibile effettuare un ricalcolo del contributo spettante, basandosi sul calo del fatturato del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per accedere al contributo bisognerà anche in questo caso aver subito una perdita di fatturato almeno pari al 30%. Qualora, in virtù del ricalcolo si abbia diritto ad importo maggiore rispetto a quanto ricevuto in automatico, si potrà richiedere la differenza con apposita domanda.

In questa seconda fase rientrerà in gioco anche chi non ha avuto accesso al primo contributo del Decreto Sostegni (ad esempio perché la perdita subita era inferiore al 30% del fatturato), qualora con i nuovi criteri di calcolo si dimostri una perdita di almeno il 30% del fatturato.

Infine, probabilmente a settembre, sarà consentito un ulteriore ricalcolo che tenga conto non della perdita di fatturato, ma della reale perdita di bilancio subita. Sul funzionamento di questo ultimo criterio è necessario attendere nuovi aggiornamenti.

Credito d’imposta sui canoni di locazione

Il decreto legge ha prorogato il credito d’imposta per i canoni di locazione per ulteriori 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, per le imprese che hanno registrato perdite di fatturato di almeno il 30% nel confronto tra il 1° aprile 2020-30 marzo 2021 e lo stesso periodo 2019-2020.

Il credito d’imposta sui canoni di locazione viene prorogato di 7 mesi (da gennaio a luglio compreso) per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Rinvio delle attività di riscossione

Il Decreto Sostegni bis ha disposto la sospensione al 30 giugno 2021 delle attività dell’Agente della Riscossione. La proroga riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione (ad esempio fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).

Accesso al credito per le imprese

Al fine si sostenere la liquidità e favorire l’accesso al credito per le imprese sono prorogate al 31 dicembre 2021 sia l’efficacia della Garanzia Italia SACE, sia la disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI .

Nuovo credito d’imposta sanificazione

Allo scopo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, è concesso un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Credito d’imposta Canone RAI

Si segnala che, in sede di conversione del Decreto, è stato abolito interamente il canone RAI per le strutture ricettive e per le attività di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (bar e ristoranti).

In un primo momento era stata approvata solamente una riduzione del 30% dell’importo.

Per tutti i soggetti che hanno già provveduto al pagamento del canone RAI, è previsto un credito d’imposta pari al 100% della somma versata nel periodo precedente all’entrata in vigore del decreto.

L’art. 1 del DL “Sostegni”, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.


Sono in ogni caso esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ed i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.

La misura è di carattere generale e non sono previste differenziazioni tra i vari codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione dei Decreti precedenti.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).

Per poter accedere al contributo è necessario, in sostanza, aver perso nel 2020 almeno il 30% del fatturato complessivo dell’anno 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale varia a seconda dell’ammontare del fatturato dell’anno 2019, in base alla seguente tabella:

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi
2020 e 2019

Ricavi/compensi 2019

60%

Non superiori a 100.000 euro

50%

Tra 100.000 e 400.000 euro

40%

Tra 400.000 euro
e 1 milione di euro

30%

Tra 1 milione e 5 milioni di euro

20%

Tra 5 e 10 milioni di euro


In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020),
un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’ istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata (anche tramite intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni.

La piattaforma telematica per l’invio delle domande dovrebbe essere operativa entro la fine del mese di marzo.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un importante novità nell’ambito delle locazioni. La locazione breve infatti, effettuata per più di quattro appartamenti, a partire dal primo gennaio 2021, rientra nel regime d’impresa.

In base all’articolo 4 del Dl 50/17, si considerano locazioni brevi i contratti di durata non superiore a 30 giorni ed i redditi derivanti da tale tipologia di contratti possono beneficiare del regime di tassazione della cedolare secca al 21 per cento.

La nuova previsione della Legge di Bilancio 2021 comporta, per chi destini alla locazione breve più di 4 appartamenti, l’impossibilità di optare per la tassazione tramite cedolare secca e di veder trasformato il reddito prodotto in reddito d’impresa, con tutte le conseguenze del caso. La nuova disposizione si applica non solo al proprietario ma anche all’eventuale comodatario e/ol sub locatore.

Ai fini pratici e gestionali ne consegue l’obbligo dell’apertura della partita IVA con necessità di iscrizione alla Camera di Commercio ed alla gestione commercianti dell’INPS (per chi non abbia già un’altra copertura previdenziale).

Andranno inoltre posti in essere tutti gli adempimenti contabili e fiscali relativi al regime fiscale scelto.

Si ricorda, infine, che la locazione superiore a trenta giorni (quindi non breve) non comporta la classificazione come attività di impresa anche qualora i fabbricati affittati fossero più di quattro.

Di seguito si schematizzano le principali novità contenute nella Legge di bilancio 2021.

Argomento

Descrizione

Interventi
di recupero
del patrimonio edilizio – Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Proroga della detrazione “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il “bonus mobili” e l’importo detraibile è elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro.

Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici – Proroga

Viene prorogata fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

La detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute.

Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

-la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici fino al 30.6.2022.

-la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022.

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Proroga del “bonus facciate”

La detrazione fiscale del 90% spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (“bonus facciate”) è prorogata sino al 31.12.2021.

Proroga del “bonus verde”

È prorogato anche per l’anno 2021 il “bonus verde”

La detrazione IRPEF spetta per le spese documentate e sostenute fino al 31.12.2021 e per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Spese veterinarie – Limite di spesa

Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie.

Esclusione
dal versamento della prima rata dell’IMU 2021

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

-agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

-agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

-agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga della
rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Anche per il 2021 sarà consentito, a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite al momento della cessione delle partecipazioni o dei terreni.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 fino al 2022 è previsto un nuovo credito d’imposta.

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

-per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

-per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

-per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

-per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

-nella misura del 20% del costo;

-nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Credito d’imposta per
la formazione 4.0

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

-a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;

-nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);

-entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Crediti d’imposta per il cinema

Viene elevata dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva.

Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

Il credito spetta per le spese:

-sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;

-per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento ed addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

-fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e “ecotassa” per quelli inquinanti

La legge di bilancio 2021:

-introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;

-conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;

-introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

Resto al sud – Estensione

Si estende l’agevolazione “Resto al sud” ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus idrico

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

In tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più, l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi.

La banca dati raccoglie ed ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta ed alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.4.2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene esteso limitatamente alle strutture turistico ricettive, tour operator ed agenzie di viaggio, fino al 30.4.2021.

Contributo
a Fondo perduto per la riduzione dei canoni
di locazione

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone ed è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione ed ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Buono mobilità/
monopattini – Rifinanziamento

Viene rifinanziato il “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

Fondo
per l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali
dei lavoratori autonomi e professionisti

Viene istituito il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

-lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;

-professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

Requisiti

I lavoratori autonomi ed i professionisti devono avere:

-percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;

-subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

Incentivo per l’occupazione giovanile stabile

Viene riconosciuto un esonero contributivo nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

Proroga del
congedo del
padre lavoratore

Per l’anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

-aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;

-prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

-riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.

Proroga
del divieto di
licenziamento

Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Fino a tale data, dunque:

-non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese;

-i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

Bonus bebè

L’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2020, viene riconosciuto, con le stesse modalità previste per l’anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2021 al 31.12.2021.

Indennità
straordinaria
di continuità reddituale e
operativa
(ISCRO)

Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO), riconosciuta:

-per 6 mensilità;

-in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della richiesta.

Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro.

L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito